DURC per commercio su aree pubbliche: la competenza alle regioni
L’art. 2, comma 12, della Finanziaria 2010, risolve finalmente la questione relativa al DURC per il commercio ambulante, riconoscendo la competenza in materia alle Regioni.
Com’è ormai noto, la modifica apportata dalla Legge n. 102/2009 all’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 – che detta norme relative all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – ha fatto sì che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area, purché concessa in forma itinerante, fosse soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Sulla questione erano intervenuti in periodi successivi ed in disaccordo il Ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo Economico, creando un disorientamento generale.
In pratica, poiché alcune Regioni avevano emanato una normativa in materia di rilascio e permanenza dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche che non prevedeva alcuna presentazione o possesso del DURC, la questione si incentrava tutta sulla competenza in materia ex art. 117 Cost.
Per il Ministero del Lavoro la questione rientrava nella materia del commercio, di esclusiva competenza regionale, per cui le norme inserite dal comma 11-bis, Legge n. 102/2009, nel D.Lgs. n. 114/98 – e relative appunto alla presentazione del DURC e verifica del possesso dello stesso – andavano viste come norme di indirizzo nei confronti delle normative regionali in materia.
Per il Ministero dello Sviluppo Economico, invece, la materia in questione era relativa alle professioni e quindi riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni, per cui le disposizioni sul DURC per il commercio su aree pubbliche andavano applicate anche in assenza di espressa previsione normativa regionale.
La Finanziaria 2010, con l’art.2, comma 12, ha finalmente risolto il pasticcio amministrativo, sostituendo il comma 2-bis all’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 e riconoscendo soprattutto che la materia è relativa alla disciplina delle attività economiche per cui la potestà normativa è regionale. In pratica, le Regioni possono stabilire che il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC.
Alla luce di questo ulteriore chiarimento, perfettamente coincidente con la nostra tesi iniziale dell’11 settembre 2009, si invitano tutti i Dirigenti dei Settori Commercio dei comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani e degli altri comuni che continuano ad inviare le richieste del DURC, a desistere da tali richieste in quanto non compatibili con l’attuale dettato normativo.
Andria, 4 gennaio 2010
Unimpresa Bat













