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    Aggiunto da il 2010-03-10

    Il TAR Puglia ha discusso “nel merito” il ricorso proposto da: Associazione Provinciale Panificatori Bat (Associazione Fippa), Consorzio Panconsorziati, A.G.C.I. – UNIMPRESA contro Comune di Trani per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza sindacale del 30.10.2009 notificata il 2.11.2009 con cui il Sindaco di Trani, dott. Giuseppe Tarantini, ha regolamentato le aperture straordinarie (domeniche e festivi) delle attività commerciali di Trani per tutto il 2010, escludendone i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno, consentendo, in forza di tale ordinanza ai panificatori di poter rimanere aperti anche nei giorni festivi.

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani; visto l’atto di costituzione in giudizio della A.G.C.I.- Unimpresa; visti tutti gli atti della causa, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del 30.10.2009 del Sindaco di Trani nella parte in cui esclude dalla propria sfera operativa i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno.

    Con la suddetta Sentenza viene finalmente sancito il principio sostenuto dai ricorrenti, secondo il quale la norma regionale de qua consente di derogare unicamente per determinate attività tassativamente individuate al comma 7 art. 18 legge Regione Puglia n.11/2003 che disciplina le aperture/chiusure domenicali degli esercizi commerciali dettata dalla stessa disposizione.

    Tra esse non rientra l’attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli e altri prodotti da forno da parte dei panificatori. Pertanto l’ordinanza impugnata nella parte in cui esclude dalla propria sfera operativa i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno si pone in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 18 legge Regione Puglia n. 11/2003.

    Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento dell’ordinanza del 30.10.2009 del Sindaco di Trani nella parte in cui esclude dalla propria sfera operativa i panificatori per quanto attiene la loro attività di produzione e vendita di pane, focaccia, taralli ed altri prodotti da forno.

    Tutte le motivazioni riconosciute dal TAR Puglia avallano appieno le tesi delle Associazioni ricorrenti, in materia di aperture domenicali e festive dei Panifici che, come sancito dall’Organo Giudiziario, non possono essere annoverati tra le attività per le quali è consentita l’apertura in tutte le giornate domenicali e festive.

    Questa Sentenza farà scuola in tutti gli altri Comuni della Regione Puglia che, evidentemente supportati da Rappresentanti Sindacali e di Categoria che si sono rivelati “cattivi consiglieri”, hanno operato come avvenuto nel comune di Trani, quindi consentito la facoltà di apertura domenicale e festiva dei panifici in ogni giornata dell’anno, sbagliando e violando la vigente legge in materia.

    Anche questa volta…l’avevamo detto!

    Cordiali saluti.

    Andria, 10 marzo 2010

    F.to Savino Montaruli

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