Spinazzola, la tassa al 2000 per cento e le documentazioni di bilancio

giovedì, 4 agosto 2011
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Nonostante la nostra grande disponibilità al dialogo, dobbiamo prendere atto che la Pubblica Amministrazione Comunale di Spinazzola non intende rimettere in discussione il provvedimento di Giunta Comunale n° 087/09/06/2011 con il quale determina le Tariffe per il corrente anno 2011 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, stabilendo arbitrariamente, ingiustificatamente e in maniera vessatoria, per i soli Operatori su Aree Pubbliche del mercato settimanale del sabato, una Tariffa per superficie (mq.) pari ad euro 127,40, con un aumento del 2000% (duemilapercento) rispetto all’anno 2010, nonostante gli Operatori del mercato abbiano già provveduto al versamento della Tassa così come richiesta dal Comune, che oggi viene portata “in acconto”.

Il Sindaco di Spinazzola ha affermato, nella riunione presso il Comune lo scorso sabato 30 luglio, che sarebbe stato disposto, a partire dal prossimo anno a riapplicare le tariffe del 2010 semmai riducendole ulteriormente, a dimostrazione che le nostre ragioni sono fondate ma, evidentemente, non si intendono assumere provvedimenti immediati per questioni “politiche” o di altra natura a noi sconosciute.

Questa “apertura” è l’effettivo riconoscimento delle ragioni da noi poste alla base della contestazione del metodo utilizzato il quale manifesta aperte contraddizioni e palesi illegittimità rispetto a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, ritenute efficaci ed applicabili da numerose Sentenze, anche della Suprema Corte di Cassazione.

Con la ns. nota del 28 giungo 2011 avevamo ben evidenziato taluni elementi di illegittimità che, evidentemente sono ritenuti fondati tanto da non aver ancora avuto alcun riscontro e risposta scritta da parte della P.A. di Spinazzola. Nella fattispecie evidenziavamo che “la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che deve essere corrisposta al Comune deve essere costituita dalla tariffa applicata alla categoria di utenti con una omogenea potenzialità di rifiuti ovvero, nel caso non vi sia una specifica voce corrispondente, è applicabile la tariffa stabilita per coloro che hanno una potenzialità di rifiuti assimilabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 68 del DLgs. n. 507/1993”; a tal proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12574 del 21 maggio 2010, in conseguenza del ricorso presentato dal titolare di un’attività di commercio ambulante è giunta alla conclusione che :“La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento” e che i Comuni devono attenersi nel regolamento per l’applicazione della TARSU sono contenuti nell’articolo 68 del DLgs. 15 novembre 1993 n. 507. Quest’ultimo, al secondo comma dispone che per la determinazione comparativa delle tariffe, devono essere individuate categorie ed eventuali sottocategorie che tengano conto, fra l’altro, fra i vari gruppi di attività e di utilizzazione, dei “locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio”. Dalla mancata applicazione di questi imprescindibili ed elementari metodi di raffronto e di tariffazione appare evidente la discriminazione che si è inteso porre in essere rispetto alla tariffa applicata agli esercizi commerciali, dello stesso Settore i cui titolari sono cittadini spinazzolesi.

Altri e fondati elementi di illegittimità renderebbero nullo il Provvedimento di Giunta qualora, come stiamo valutando di fare, dovessimo ricorre alle competenti Autorità per vedere riconosciute le nostre ragioni come, ad esempio, circa l’inapplicabilità delle “tariffe contestate” perchè le stesse sono “la risultanza di un incremento percentuale rispetto a quelle fissate per gli anni precedenti senza i dovuti riferimenti ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa voluti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, e, quindi tariffe incoerenti rispetto agli indici di produttività fissati dal D.P.R. n. 158 del 1999, cui avrebbe dovuto attenersi il Comune” così come risulterebbe palesemente e ripetutamente violata la norma di cui al citato D.Lgs. n. 507 del 1993 in merito ai contenuti che devono essere obbligatoriamente previsti nei relativi Regolamenti Comunali e che risulterebbero omessi o mal interpretati o inapplicati oltre che l’indiscutibile carattere punitivo che si intende esercitare negli esclusivi confronti degli operatori del mercato settimanale.

Anche noi, così come confermato da numerose Sentenze, siamo fermamente convinti che per il 2010 e per il 2011, non essendo stata prevista alcuna norma che legittimi l’applicazione della TARSU mancando, del tutto, una norma di proroga del regime transitorio, i Comuni dovranno (e NON potranno) applicare esclusivamente la TIA, come disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi), in quanto dall’ 01/01/2010 e ancora per tutto il 2011 tale disciplina è l’unica in vigore e, quindi, applicabile (essendo venuta a mancare la disciplina della TARSU). Nella finanziaria e nel milleproroghe manca la norma “ponte” che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, con i, passaggio obbligatorio alla Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni). Si è aperto così un vuoto normativo pericolosissimo, che renderebbe illegittimi tutti gli atti di riscossione adottati dal 2010, quindi anche del 2011.

Tra l’altro gli aumenti apportati dalla Pubblica Amministrazione Comunale di Spinazzola rispetto alla tassa dell’anno precedente sono da considerarsi illegittimi non risultando dalla delibera “alcuna citazione della indispensabile esposizione dei dati consuntivi e previsionali del costo del servizio”. Infatti tutte le volte che l’amministrazione comunale intenda discostarsi in aumento dai livelli di copertura minima dei costi stessi, essa deve chiarire le ragioni, i dati e le circostanze che la inducono ad elevare la percentuale di copertura e quindi il carico tariffario sui contribuenti.

Alla luce di queste sommarie considerazioni comunichiamo alle SS.LL. che durante il mercato di sabato 6 agosto p.v. saranno distribuiti a tutti gli Operatori del mercato di Spinazzola dei volantini-invito ad un’ulteriore Assemblea Confederale che si terrà nel comune di Andria il giorno lunedì 8 agosto 2011, alle ore 17,00 nel corso della quale si assumeranno i provvedimenti del caso.

Nel contempo comunichiamo di aver invitato gli operatori del mercato settimanale a considerare che:

- gli avvisi di pagamento degli aumenti inviati dalla GE.S.A.P. S.R.L. con semplice comunicazione postale non devono trarre in inganno. Infatti si è soliti ingenerare confusione proprio mediante l’utilizzo e l’invio degli avvisi di pagamento relativi alla Tarsu, come in fattispecie.

E’ importante, quindi prestare attenzione e sapere che: essi non sono stati notificati e sono arrivati in busta semplice e non è stata richiesta alcuna firma per la ricezione, quindi gli avvisi sono una comunicazione “informativa”, non notificata, che non obbliga il contribuente a pagare, subito, alcunché. E’ ovvio, quindi, che con gli attuali avvisi, tra l’altro non inviati dall’Ente Comune, come dovrebbe essere, non vi è alcuna scadenza e alcuna mora poiché l’avviso non vale come un obbligo a pagare subito entro le scadenze indicate, ma è solo una richiesta volontaria, magari per riscuotere, anticipatamente, per fare cassa, delle somme rispetto ai tempi più lunghi dei procedimenti previsti dalla legge (notifiche e quant’altro).

Sugli “avvisi”, inoltre, deve essere indicato quanto segue: “In caso di mancato pagamento del presente avviso, verrà emesso un sollecito a mezzo raccomandata a.r. con spese a carico. E solo successivamente, se non viene effettato il pagamento, si procederà alla riscossione coatta a mezzo di ingiunzione fiscale con addebito di sanzioni, interessi e spese.”

Anche in merito alla possibilità di presentare ricorso alle competenti Autorità, tale azione può essere avviata anche dopo la ricezione della raccomandata.

Riepilogando, gli avvisi di pagamento che sono stati inviati, sono solo una richiesta di pagamento “spontaneo” da parte del distratto contribuente che, ignorando la differenza fra cartella e avviso, crede sia obbligatorio pagare questi ultimi. Fate dunque attenzione a quanto vi diciamo: non vi è alcuna scadenza e alcuna mora! Il termine scadenza si riferisce al periodo di rateizzazione e non al tempo utile in cui pagare senza incorrere nelle more. L’avviso di pagamento non vale nulla, è solo uno stratagemma del Comune per riscuotere anticipatamente delle somme rispetto ai tempi più lunghi dei procedimenti previsti dalla legge. Chi non paga l’avviso dopo quasi un anno riceverà la regolare cartella dei pagamenti, senza alcuna mora aggiuntiva, con il solo costo aggiunto della notifica (spese di notifica). Notifica che, peraltro, è una garanzia per il cittadino-contribuente, a rendere certa sia la ricezione dell’atto che la provenienza del mittente. In teoria chiunque potrebbe mandare una lettera in busta bianca, spacciandosi per altri, con un bollettino di conto corrente a sé intestato e fare affari doro, come accade ogni giorno, ad esempio, per richieste di pagamento ingannevoli inviate a coloro che si iscrivono per la prima volta ai Registri delle Camere di Commercio.

In ogni caso il nostro consiglio è uno solo: non pagate gli avvisi! Per quanto riguarda i tributi, pagate solo ciò che ricevete mediante notifica. E quando leggete “avviso di pagamento”, sappiate che pagarli significa anticipare anche di un anno una spesa attualmente non dovuta nella maniera più assoluta.

Tornando alla questione tecnico-politica che ha determinato gli aumenti stratosferici della Tassa Rifiuti per i soli ambulanti del mercato settimanale di Spinazzola, invitiamo il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a far prevalere il senso di responsabilità e soprattutto a prendere coscienza che queste forme di vessazione sono oltre che lesive della dignità umana e professionale degli Imprenditori, anche una causa indiretta che potrebbe indurre questi al ricorso a fonti di finanziamento illegali ed illegittime, come il prestito ad usura, in questo particolarissimo momento di crisi economica diffusa e generalizzata. Questa si che sarebbe una responsabilità troppo grande per quanti hanno assunto su di sé l’onere e l’onore di porsi alla guida delle Pubbliche Amministrazioni, in questo particolare momento storico.

Come Associazioni di Categoria abbiamo il dovere di contrastare con tutte le nostre forze, con tutti i mezzi leciti a disposizione e con tutte le azioni possibili qualsiasi tentativo di addossare sulle Categorie responsabilità che non appartengono loro, utilizzando strumenti e metodologie improprie.

Al fine di ulteriori approfondite valutazioni con la presente siamo a chiedere, ai sensi della legge 241/90, copia della documentazione allegata al bilancio di previsione 2011 e di quella relativa all’analisi finanziaria ed alla capacità produttiva di rifiuti da parte delle singole categorie previste nell’articolazione tariffaria.

Rimaniamo nell’attesa di un riscontro alla presente e porgiamo cordiali saluti, CHIEDENDO l’immediata sospensiva delle richieste di pagamento, nelle more dell’annullamento degli aumenti apportati alle tariffe per l’anno 2011.

Andria, 4 agosto 2011

come da incarico

Savino Montaruli – Direttore Unimpresa Bat

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