Odg trasparenza, Sel Andria fa l’elenco di tutto quello che dovremmo sapere sugli eletti

giovedì, 3 novembre 2011
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Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

-SEDE -

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: istituzione de “l’Anagrafe degli eletti al Comune di Andria”.
Il gruppo di Sinistra Ecologia Libertà,
PREMESSO CHE:

- Il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita:

- all’art. 3, comma 4, “i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa”

- all’art 6, comma 2, “Lo Statuto stabilisce…le forme…della partecipazione popolare…dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi”

- all’art. 8, comma 3, “Nello Statuto devono essere previste… procedure per la proposizione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi…”

- all’art. 10 “Diritto di accesso e di informazione”, comma 1 cita “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione…” e che nello stesso art. 10 comma 2 vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e’ in possesso l’amministrazione.
CONSIDERATO CHE:
- L’art. 118 del titolo 5° della Costituzione, così come modificato, sancisce che “… Province e Comuni

favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse

generale …”
- al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente, di cui in premessa;

- nel dicembre 2008 il senatore Pietro Ichino ha presentato al Senato della Repubblica della XVI legislatura un disegno di legge (n. 1290) che aggiorna le previsioni della legge del 1982 sulla pubblicità dei dati patrimoniali dei parlamentari, estendendola a tutti gli eletti e richiedendone la pubblicazione sui siti internet degli organi di appartenenza.

RILEVATO CHE:
- l’anagrafe degli eletti è una campagna lanciata per una riforma che si propone di aumentare la trasparenza nelle istituzioni politiche italiane ed europee.

- l’art. 11 comma 2 dello Statuto comunale, dispone: “I documenti amministrativi del Comune come definiti dall’art. 22 comma 2° della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle sue aziende, enti dipendenti o strumentali e concessionari di pubblici servizi, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ai sensi dell’art. 24, legge n. 241/90. Tale limitazione non si applica a chiunque debba prendere visione dei documenti amministrativi per curare e difendere i propri interessi giuridicamente tutelabili, né ai consiglieri comunali e consiglieri circoscrizionali, ai componenti della Giunta, al difensore civico o ai revisori dei conti per l’assolvimento dei loro compiti istituzionali e fermo restando l’obbligo di riservatezza salvo che non si tratti di informazioni e di dati per i quali sussistono disposizioni legislative che pongono un divieto assoluto di conoscibilità.”

- il comune di Andria è tenuto all’ottemperanza della legge 441/82: “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti” (in particolare l’artt. 1 e 12) e del relativo Regolamento (artt. 2 e 4) per la pubblicità sulla situazione patrimoniale dei consiglieri comunali;
IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

porre in essere quanto necessario per l’attuazione del presente Ordine del Giorno:
A) che sul sito del Comune di Andria siano disponibili entro il termine perentorio di 4 mesi dall’approvazione del presente atto:

1) di ciascun eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati:

• Nome e cognome, luogo e data di nascita.

• Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo.

• Lo stipendio, i rimborsi e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune.

• Dichiarazione dei redditi riguardanti l’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo. Dichiarazione delle eventuali partecipazioni in società che hanno rapporto con il Comune di Andria e/o cariche sociali ricoperte all’interno di società che operano con il Comune di Andria.

• Dichiarazione, da parte dell’eletto, di appartenenza ad associazioni, anche massoniche

• Registro delle spese per viaggi per conto del Comune, per spese telefoniche, spese varie.

• Atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione.

• Il quadro delle presenze ai lavori dell’istituzione di cui fa parte e i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

• I rimborsi riconosciuti, per i consiglieri con rapporto di lavoro dipendente, ai datori di lavoro per le assenze dal servizio, ai sensi dell’art. 80 del TUEL, divisi per mese.

2) del Sindaco e di ciascun membro di Giunta i seguenti dati:

• Nome e cognome, luogo e data di nascita.

• Il numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e, di ciascuno, gli incarichi elettivi e/o pubblici ricoperti nel tempo.

• Lo stipendio, i rimborsi, e/o i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Comune.

• Dichiarazione dei redditi relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico, degli anni in cui ricopre l’incarico e dell’anno successivo. Dichiarazione delle eventuali partecipazioni in società che hanno rapporto con il Comune di Andria e/o cariche sociali ricoperte all’interno di società che operano con il Comune di Andria.

• Registro delle spese per viaggi per conto del Comune, per spese telefoniche, spese varie.

B) che sul sito del Comune di Andria siano disponibili entro il termine perentorio di 4 mesi dall’approvazione del presente atto:

1) Anagrafe pubblica degli eletti, così come prima specificata;

2) Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione ed il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, l’elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze;

3) Le delibere approvate, suddivise per anno, argomento, presentatore, iter; le delibere devono poter essere rintracciate sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito entro pochi giorni dalla sua approvazione;

4) L’archivio degli altri atti del Comune – interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del

giorno – con l’indicazione dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, pubblicati con le stesse modalità di cui al punto precedente;

5) L’elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d’uso;

6) Un elenco in merito all’intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell’incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciutogli, data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l’assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico dell’Amministrazione, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da questa Amministrazione; obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dal comune e per quali importi, obbligo di dichiarare che i consulenti non hanno condizioni di incompatibilità (ad esempio dipendenti di enti pubblici che per legge o per regolamento stabiliscono alcune incompatibilità tra funzione pubblica e lavoro autonomo);

7) Per ogni Società controllata dal Comune, anche quelle controllate attraverso una partecipata, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione, i relativi emolumenti, curricula e dichiarazioni di appartenenza ad associazioni, anche massoniche;

8 ) Pubblicità dei lavori consiliari, con relativa archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e audio/video con indicizzazione. Tali dati potranno essere inseriti in un apposito capitolo dello Statuto dell’Ente, insieme agli strumenti di democrazia partecipativa (mozioni, proposte d’iniziativa popolare, interrogazioni, interpellanze, referendum abrogativi e propositivi, ordini del giorno), prevedendo nei Regolamenti attuativi, per i relativi procedimenti amministrativi, termini perentori e non ordinatori.

C) Che, nelle more della concreta attuazione di quanto deliberato, continuano ad essere applicate le previsioni già contenute negli Statuti in vigore, in tema di trasparenza amministrativa e di informazione.

Il consigliere comunale
Dott. Ninni Inchingolo

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