Movida nel centro storico di Andria: insonorizzazioni dei locali e controlli. Ecco le proposte

movida-centro-storico-andria5E’ stato diffuso in queste ore da Savino Montaruli (Presidente dell’associazione di Categoria Unimpresa Bat, “Io Ci Sono!” il “PROTOCOLLO D’INTESA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VIVIBILITA’ E SICUREZZA NELLE AREE INTERESSATE ALLA “ MOVIDA” NELLA CITTA’ DI ANDRIA”.

“L’eredità Lattanzio nelle mani dell’assessore Sgaramella” – commenta Montaruli, il quale è anche componente eletto della 1^, 3^ e 4^ Consulta della Città di Andria,. L’biettivo è quello di concretizzare le varie segnalazioni ricevute sia dai residenti che dalle attività presenti nel centro storico andriese. Qui sotto è possibile leggere il documento in questione:

Premesso

che è intendimento dell’ amministrazione comunale porre in essere una fattiva collaborazione con le associazioni di categoria, gli esercenti commerciali e il comitato dei residenti, in materia di orari e modalità di svolgimento delle attività dei pubblici esercizi ubicati nel centro storico di Andria che, negli ultimi anni, a seguito di un piano di rilancio, si è popolato di numerosi locali frequentati, sopratutto nel fine settimana, da giovani in orari serali e notturni, tale da divenire meta di trattenimento e svago;

• Che, se da un lato tale situazione procura un notevole indotto alla città sia sotto il profilo sociale che economico, dall’altro però porta con sé rilevanti disagi per i residenti nelle vicinanze di tali attività a causa di problemi di ordine pubblico e di inquinamento acustico;

• che la frequentazione notturna di tale area cittadina particolarmente attrattiva, impone mirati interventi preventivi anche in materia di sicurezza urbana che il Decreto del Ministro interno del 5 Agosto 2008 la definisce “come un bene pubblico da tutelare”;

• che le associazioni di categoria e le associazioni dei residenti del centro storico, cosi come rappresentate nel presente atto, hanno manifestato piu’ volte la volontà di concorrere concretamente ad un sistema integrato di regole finalizzato a contemperare le esigenze di tutela della quiete pubblica con la tutela della libertà imprenditoriale, in modo tale che si possa favorire non solo la nascita di un nuovo clima di fiducia e di collaborazione tra i soggetti coinvolti, ma anche la sicurezza del territorio percepibile sia dagli esercenti che

dai cittadini;

DATO ATTO

• Che le normative nazionali e regionali di riferimento sono:

1. D.Lgs n. 114 del 13/03/1998 e s.m.i

2. Tulps RD 773 DEL 18/06/31 e relativo regolamento d’esecuzione

3. legge 447/1995

4. legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002

5. legge n.125 del 30 marzo 2001

• che la legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002, rubricata” norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico, l’art 16 (attività all’aperto) expressis verbis: gli impianti,le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell’unione Europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati dalla legge”

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante del presente atto

Il presente protocollo ha la finalità di prevenire comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica ed il decoro urbano e pertanto il Comune di Andria, per il perseguimento di tali obiettivi, attraverso i servizi competenti, si impegna a porre in essere i relativi controlli affinchè:

1. i pubblici esercizi si strutturino a mettere in atto ogni eventuale e possibile accorgimento tecnico ed operativo necessario a garantire che le emissioni sonore generate da impianti di diffusione della musica e da intrattenimenti musicali dal vivo non siano avvertite all’esterno del locale secondo le normative suddette;

2. il Comune si impegna a collaborare con le associazioni di categoria per fornire agli esercenti la più ampia informazione sulle regole di svolgimento dell’attività e sulle eventuali sanzioni, in modo da rendere più consapevoli costoro circa i propri doveri e più sicuri circa la regolarità dell’attività in corso;

3. al fine di contemperare gli interessi commerciali con il diritto dei residenti alla quiete pubblica il Comune obbliga con ordinanza sindacale i pubblici esercizi durante l’inverno, a provvedere sia all’insonorizzazione dei locali commerciali al fine di contenere le emissioni sonore cosi come disciplinata dalla legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002 “ Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, sia a produrre apposita documentazione di valutazione d’impatto acustico,redatta da un tecnico competente in acustica( art 2 commi 6 e 7 legge 447/95);

4. altresì limitatamente al solo periodo estivo e stante la particolare vocazione ricettiva del centro storico l’orario massimo per l’emissioni sonore è fissato alle ore Una (01,00) dal lunedì al giovedì, mentre venerdì prefestivi e festivi è consentita una prororoga fino alle ore 02,00; tuttavia le emissioni sonore non potranno superare in ogni caso i 65 db negli intervalli orari 19,00- 24,00 ed oltre sino alle Due (02,00) di notte;

5. gli esercenti si impegnano ad assicurare che, dopo l’orario concesso per l’occupazione del suolo pubblico, l’area esterna occupata con tavoli e sedie,ove non si tratti di dehors regolarmente autorizzati, venga tempestivamente sgombrata, avendo cura che le operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti;

6. gli esercenti si impegnano a garantire un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti sia nelle aree di competenza del pubblico esercizio, sia nelle zone limitrofe. Definita l’area di competenza ogni pubblico esercizio sarà responsabile della propria e ne curerà la pulizia anche attraverso l’utilizzo di cassonetti e/o mastelli di opportune dimensioni per la raccolta differenziata;se l’area è relativa all’esercizio di attività che comporta l’imbrattamento del suolo pubblico, gli esercenti dovranno provvedere alla pulizia periodica dello stesso con opportuni sistemi( si consideri ad esempio l’utilizzo di marciapiedi antistanti attività di somministrazione di alimenti contenenti sostanze oleose e similari);

7. in ottemperanza all’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015 n. 221 che introduce nel D.lgs 152/2006 gli artt 232 bis( rifiuti di prodotti da fumo) e 232 ter( divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), gli esercenti si impegnano a collocare all’esterno dei locali, nelle immediate adiacenze all’ingresso, appositi contenitori- portacenere per il deposito dei rifiuti di prodotto da fumo e, ove apposti sulla sede stradale prospicente l’ingresso del p.e o dell’attività dei locali, con superfice di ingombro massima pari a 625 cmq ,o se di forma circolare con superficie di ingombro massima avente diametro d cm 30;

8. Il Comune può, su richiesta scritta e motivata, autorizzare deroghe temporanee, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita l’ ASL competente;

9. Le disposizioni sopra dettate non si applicano agli spettacoli, ai trattenimenti e alle manifestazioni organizzate dal Comune di Andria o altri enti pubblici. In tali casi le prescrizioni d’esercizio, comprendenti l’orario, saranno di volta in volta inserite nel titolo autorizzatorio;

10.il Comune si impegna a garantire, attraverso la polizia locale e le altre forze dell’ordine, un intensificazione dei controlli sul rispetto dei limiti delle emissioni sonore originate dai pubblici esercizi, al dover vietare agli esercenti la vendita per asporto delle bevande in bottiglia dalle ore 22,00 alle ore

06,00,al dover vietare la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, al divieto di somministrare alcolici attraverso i distributori automatici, agli orari di chiusura degli esercizi stessi nonché al puntuale rispetto dell’obbligo di sgomberare l’area esterna impegnata nelle manifestazioni occasionali autorizzate entro l’orario concesso per l’occupazione del suolo pubblico;

11.il Comune, qualora vengano rilevate violazioni al presente protocollo provvederà ad irrogare sanzioni amministrative così come previste dall’art 18

comma 1 lett d. della legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002 per il superamento dei limiti delle emissioni sonore( da € 260 a 1.100) e dall’art 14 ter della legge n. 125 del 30/03/2001 per l’inosservanza del divieto di vendita. Le associazioni di categoria si impegnano a:

a) dare massima informazione ai loro iscritti sulla normativa inerente l’attività, evidenziando le condizioni e gli obblighi da rispettare;

b) divulgare la cultura della collaborazione con le istituzioni e con le forze dell’ordine nell’interesse comune;

c)sensibilizzare gli esercenti sul ruolo determinante che le attività commerciali svolgono sul territorio;

d)collaborare con le istituzioni nella soluzione di problematiche legate a particolari zone od esercizi.

Il Comune di Andria

al fine di creare maggiori condizioni di sicurezza il centro storico durante gli orari di affluenza di un gran numero di pedoni e nel contempo di mantenere bassi i livelli di inquinamento nelle zone centrali, nell’ambito di un programma piu vasto definito Smart City, teso all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie della mobilita,

Intende

attivare la Zona a Traffico Limitato delimitata, nel suo perimetro, come da planimetria allegata, da appositi varchi, presidiati con apposite transenne e/o da sistemi tecnologici di rilevamento e controllo omologati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, in grado di effettuare in modo automatico il riconoscimento della trasgressione ,rilevazione della targa e notifica della sanzione prevista.

Con l’acronimo ZTL si definisce la zona a traffico limitato, ovvero un’area in cui l’accesso e la circolazione sono consentiti ai soli veicoli dei residenti,ai veicoli al servizio dei soggetti disabili, alle biciclette, ai veicoli del trasporto pubblico, ai taxi,ai veicoli di sicurezza ed emergenza ed ai veicoli inclusi in una c.d white list ( elenco targhe autorizzate) aggiornabile automaticamente su indicazione delle attività ricettive presenti in zona (alberghi bed&breakfast etc) a beneficio di turisti e ospiti delle stesse, nel periodo di tempo limitato al soggiorno dichiarato.

I soggetti sottoscrittori dichiarano la massima disponibilità a partecipare ad incontri, convocati dall’amministrazione su richiesta di uno o più soggetti, per esamina congiuntamente situazioni critiche particolarmente complesse.

Il presente protocollo viene adottato per la durata di un anno dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per gli anni successivi, salve le integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie”.

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