Il Tar non ha ritenuto dunque sussistente il periculum in mora “giacchè la diffida gravata si limita a preannunziare l’adozione della successiva sanzione consistente nella sospensione dell’attività di pubblico esercizio”, e ritenuto che la stessa rimozione delle opere abusive “non possa che risolversi in una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che,allo stato, non risulta comminata e che andrebbe comunque contestata innanzi al giudice ordinario”. Dunque la diffida a rimuovere le strutture è efficace e si può procedere alla relativa esecuzione. Il Tar ha poi fissato al 18 novembre 2020 la data della udienza pubblica per l’esame del merito del ricorso.
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