Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione a firma delle segreterie dell’Organizzazione Sindacale FIL Puglia ed Rsa Fil Puglia – Cantiere Andria, rivolta alle aziende coinvolte nel servizio di igiene urbana cittadina, all’amministrazione comunale di Andria, alla Prefettura Bat e alla Commissione di garanzia dell’attuazione Della legge sullo sciopero nei servizi Pubblici:
«La scrivente Organizzazione Sindacale FIL Puglia, unitamente alla RSA aziendale del cantiere di Andria, in rappresentanza dei lavoratori impiegati nel servizio di igiene urbana del Comune di Andria, comunica formalmente l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione. La presente iniziativa trae origine da una reiterata e documentata sequenza di comunicazioni segnalazioni e diffide rimaste prive di adeguato e risolutivo riscontro nonché dal permanere di una situazione di esposizione dei lavoratori a condizioni di rischio non adeguatamente valutate prevenute e gestite sotto il profilo organizzativo. In data 11 novembre 2025 la scrivente Organizzazione Sindacale trasmetteva formale sollecito e contestazione per la mancata consegna delle divise e dei dispositivi di protezione individuale invernali ai lavoratori del cantiere di Andria. Nella comunicazione si evidenziava che, nonostante l’approssimarsi della stagione invernale, non risultavano consegnati giacconi, capi impermeabili e ulteriori dotazioni previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo. In data 17 novembre 2025 veniva inoltrato ulteriore sollecito, specificando nel dettaglio che ai lavoratori erano stati consegnati unicamente un pantalone, una felpa, un paio di scarpe antinfortunistiche e un cappellino, permanendo la mancata consegna della giacca invernale, dell’impermeabile e di altri capi necessari per le attività svolte all’aperto. Anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro sostanziale. Persistendo l’inadempienza, in data 17 dicembre 2025 la scrivente O.S. formalizzava diffida per violazione del D.Lgs. 81/2008 e del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. In tale sede veniva evidenziato che in data 4 dicembre 2025, in presenza di allerta meteo arancione per vento e precipitazioni diramata dalle autorità competenti, i lavoratori avevano svolto regolarmente il servizio totalmente all’aperto, esposti a raffiche di burrasca, senza adeguate dotazioni e senza alcuna rimodulazione organizzativa del servizio né sospensione delle attività non essenziali. Nel mese di gennaio 2026 la situazione non risultava modificata. Con comunicazione del 7 gennaio 2026 veniva evidenziata la mancata convocazione di un incontro sindacale e la prosecuzione di procedimenti disciplinari senza previo confronto e senza trasmissione della documentazione richiesta. Anche tale nota rimaneva priva di adeguato riscontro. Nel mese di febbraio 2026 si verificavano ulteriori episodi di esposizione dei lavoratori a condizioni meteorologiche avverse. In data 12 e 13 febbraio 2026 veniva dichiarata allerta Arancione per piogge intense e temporali; in data 14 febbraio 2026 veniva dichiarata allerta Arancione per vento forte; in data 17 febbraio 2026 veniva dichiarata allerta arancione per venti di burrasca sull’area di Andria e Barletta. In tale contesto, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 4 febbraio 2026, il Comune di Andria disponeva la chiusura di parchi, aree verdi e cimitero per rischio vento, riconoscendo formalmente la sussistenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Nonostante ciò, i lavoratori del servizio di igiene urbana venivano regolarmente impiegati in attività esterna, senza adeguata rimodulazione del servizio e senza dotazioni complete e idonee. In data 5 febbraio 2026 veniva ulteriormente segnalata la persistente assenza di riscontro e la mancata soluzione delle criticità evidenziate nei mesi precedenti.
Nel corso dell’intero periodo sopra descritto non risulta attivato alcun tavolo tecnico o sindacale né risultano adottate misure organizzative alternative né risultano attivati interventi di coordinamento tra società affidatarie subappaltatrici e stazione appaltante con particolare riferimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art 26 del D Lgs 81 2008 anche in relazione al rischio interferenziale e agli eventuali contenuti del DUVRI., né risultano misure specifiche adottate a tutela dei lavoratori esposti integralmente all’aperto durante le allerte meteo. La condotta sopra descritta integra gravi violazioni del D.Lgs. 81/2008. Si ravvisa violazione dell’art. 15 in ordine alla mancata programmazione della prevenzione e alla mancata adozione di misure organizzative adeguate in presenza di rischio meteorologico dichiarato. dell’art. 18 per omessa fornitura completa e tempestiva dei dispositivi di protezione individuale idonei alle condizioni climatiche e per mancata adozione delle misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.» – si legge nella lettera che conclude così:
«Sussiste violazione dell’art. 28 per mancata o inadeguata valutazione del rischio derivante da condizioni meteorologiche avverse e per mancata attuazione concreta delle misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi. Si configura inoltre violazione dell’art. 77 per omessa fornitura, manutenzione e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale adeguati. Le condotte descritte risultano in contrasto con le disposizioni del DVR aziendale relative alle attività svolte all’esterno e con le previsioni del CCNL FISE Assoambiente – Igiene Ambientale, che impone la dotazione di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche, la tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto di corrette relazioni sindacali. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la stazione appaltante è titolare di obblighi di cooperazione, coordinamento e vigilanza sull’esecuzione dell’appalto. La mancata attivazione di verifiche, controlli o tavoli di coordinamento da parte del R.U.P. e del D.E.C., nonostante le reiterate comunicazioni sindacali, configura un possibile profilo di responsabilità per omessa vigilanza. Le responsabilità derivanti dalla situazione sopra descritta appaiono concorrenti e riferibili, per quanto di rispettiva competenza, alle società affidatarie e subappaltatrici in qualità di datori di lavoro, nonché alla stazione appaltante e ai soggetti incaricati del controllo dell’esecuzione contrattuale. Alla luce di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale richiede la convocazione urgente di un incontro nell’ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente. In assenza di convocazione nel termine indicato, la scrivente procederà alla dichiarazione formale dello stato di agitazione e alla proclamazione di una giornata di sciopero nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 146/1990 e successive modificazioni. La scrivente Organizzazione Sindacale resta a disposizione per la produzione e messa a disposizione di tutta la documentazione in proprio possesso, comprese copie delle comunicazioni inviate, segnalazioni dei lavoratori, documentazione tecnica, ordinanze sindacali e messaggi di allerta meteo, al fine di consentire una completa e puntuale ricostruzione dei fatti.» – concludono dall’Organizzazione Sindacale FIL Puglia ed Rsa Fil Puglia – Cantiere Andria.
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