Andria, il Tar ha parlato: “aliquote IMU, TASI e TARI valide ed esecutive dal 31 agosto 2015”

Andria: il Tar ha parlato: “IMU, TASI e TARI 2015 inefficaci“.  Lo riporta la sentenza sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2015, proposto da Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, contro Comune di Andria per l’annullamento delle delibere sulle aliquote di TASI, TARI E IMU del periodo 2015. Tuttavia dalla sentenza emerge anche che le deliberazioni aliquote IMU,TASI e TARI risultano valide ed esecutive dal 31 agosto 2015.

A tal proposito, con un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore, si è pronunciata l’amministrazione comunale andriese: “Il Comune di Andria informa che, con sentenza n. 397 del 14-21.3.2017 del Tar per la Puglia, sezione III, conformemente ad un principio ormai consolidato del Consiglio di Stato, ha dichiarato legittime le deliberazioni relative all’ IMU, TASI e TARI, adottate dall’Ente Comunale nell’anno 2015, accogliendo parzialmente il ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze unicamente con riferimento alla loro efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, le suddette deliberazioni, validamente assunte e legittime, spiegano i loro effetti dalla data della loro adozione ed esecutività, ossia dal 31 agosto 2015 e per gli anni successivi. Sarà cura dell’Ente comunicare ufficialmente tutti gli ulteriori sviluppi evitando così voci ed interpretazioni difformi da quanto statuito nella medesima decisione”.

Con il ricorso in epigrafe, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Andria n. 31 del 31 agosto 2015, recante la determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015; la delibera C.C. n. 32 del 31.8.2015 con cui sono state determinate le aliquote del tributo per i servizi indivisibi (TASI) per l’anno 2015; la delibera C.C. n. 34 del 31.8.2015 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015 unitamente alle tabelle allegate e agli atti connessi. 1.1.

Il Ministero deduce tre diversi motivi di legitiata della delibera gravata, principalmente incentrati sulla vieazione del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di competenza comunale, quale riveniente dal combinato disposto degli articoli 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), 151 del d.lgs. n. 267/2000 (Т.U.EL) e 1, comma 683, della legge n. 147/2013, tenuto altresì conto del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all’art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). 2. -Il Comune di Andria si è costituito in giudizio l’1.12.2015 per resistere al ricorso, evidenziando la peculiarità della situazione determinata dalle elezioni amministrative comunali il 31 maggio 2015 e dall’insediamento del consiglio comunale, avvenuta con deliberazione n. 6 del 27 luglio 2015. Ha, altresi, argomentato sulla natura del termine previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 della legge finanziaria per il 2007) e sugli effetti conseguenti al suo mancato rispetto. 3. Alla camera di consiglio del giorno: 10 marzo 2016, il Ministero ricorrente ha rinunziato all’istanza caure lare proposta congiuntamente al ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 14 marzo 201S, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione. 5, I Il ricorse va solo parzialmente accolto, sulla scorta dell’orientamento ultimo espresso dal Consiglio di Stato ictr. S N.n.n. 267/2018. 176/2018 4104/2017) e seguita anche da questo T.A.R. (T.A.R. Bari, scz. II, sent. 271/2018; 267/2018). 5.1. – La controversia investe la questione della natura del termine di approvazione delle tariffe di cui si tratta, oggetto di molteplici pronunzie in giurisprudenza, approdata ad affermarne -in via prevalente- la perentoricità (tra le altre, cfr. C.d.S., Sez. IV. n. 1495/2015); termine coincidente -alla stregua del quadro normativo di riferimento con quello di approvazione del bilancio preventivo dell’ente locale cfr. artt. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 c 1, comma 683, della legge n. 147/2013), a cadere il 31 dicembre dell’anno precedente fart. 151 TUEI.

In particolare, per il bilancio preventivo 2015, il termine di approvazione era stato differito al 30 luglio successivo (articolo unico del decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015). 5.2. – Le delibere impugnate, come correttamente fatto rilevare dal Ministero ricorrente, risultano approvate soltanto il 31 agosto 2015, con evidente violazione anche del termine differito. 5.3. – Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha di recente riconsiderato gli effetti conseguenti all’intempestività della delibera di approvazione delle tariffe in questione, valorizzando il contenuto dellart. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007. Non ha posto in discussione la natura perentoria del termine ma gli effetti della sua violazione sulla legittimità dei regolamenti e degli atti comunali, limitandone -ragionevolmente. l’incidenza al regime di efficacia temporale, sicché il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, della Iegge n. 296/2006 è-nella rivista impostazione- mera condizione per l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe o aliquote (a partire cioć dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Cosi dispone, invero, la norma appena richiamata: “Gli enti locali delle tari e e le aliquote alternativa ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Queste avranno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorngate di anno in anno” (art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006). Come chiarito dal Consiglio di Stato, dunque, “la fesi del Ministero merita solo parziale condivisione. 

All’epoca, ad esprimere perplessità sulla questione fu anche Savino Montaruli, Presidente dell’Associazione “Io Ci Sono!” di Andria e dell’associazione di categoria Unimpresa Bat. All’epoca, Montaruli dichiarò quanto segue:

“Una strage per i Comuni ora costretti ad applicare le aliquote del 2014 con l’impossibilità di recupero sul 2016 a causa del blocco ministeriale degli aumenti fiscali, tranne che per la Tari cioè quella Tassa Rifiuti che ad Andria è già da anni alle stelle nonostante gli ottimi risultati della raccolta differenziata fatta dai cittadini e nonostante i premi degli amici di Legambiente che lo hanno dichiarato, con una brutta parola, comune rIciclone”.

Andria quindi attende la sua sentenza. Una sentenza che la fa tremare e che dovrebbe essere assolutamente favorevole ai contribuenti, avallando le tesi di coloro che hanno “consigliato” a questi di pagare senza gli aumenti illegittimi che comunque il comune di Andria ha sempre continuato a chiedere di pagare, senza adottare alcun provvedimento in autotutela. Le Sentenze già pronunciate danno ragione dunque al Ministero dell’Economia che impugnò le delibere tardive dei comuni, compresa quella della città di Andria”.

“Nessuna chance per Andria che, come gli altri comuni, ha deliberato in ritardo? A nulla varrebbero le flebili e non giustificabili motivazioni poste alla base della “difesa” dell’Ente? Sta di fatto che ad Andria ci si attende un esito favorevole per i contribuenti che riceveranno o compenseranno con il pagamento di altri tributi locali il credito maturato qualora abbiano pagato con le tariffe aumentate mentre coloro che hanno applicato le vecchie tariffe dunque non hanno calcolato gli aumenti potranno stare tranquilli sulla scelta operata. Dal canto suo il comune di Andria, in caso di condanna, dovrebbe dare non poche spiegazioni sia in merito al comportamento adottato dall’intero consiglio comunale che ha deliberato sia sull’aggravio venutosi a determinare anche a causa delle spese di giudizio cui potrebbe essere condannato, senza tenere conto del bilancio comunale e di quelle minori entrate, enormi minori entrate. Una situazione che sembra ormai senza via d’uscita anche per Andria che chiuderebbe il bilancio 2015 in disavanzo. Quanto tempo ancora si prenderà il Tar per decidere sul “caso Andria”? Perché tanto ritardo? Altre importanti domande che resteranno senza risposta, nella città del “silenzio diffuso”” – concludeva Montaruli.

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