Andria: no, “villa Bonomo” non verrà abbattuta. Vinto il ricorso per il riconoscimento storico dell’edificio

Ore di preoccupazione si sono consumate sul web, soprattutto sui social, dopo il timore paventato da alcuni su un possibile demolizione di “Villa Bonomo”. Tuttavia, in un mondo dove le fake-news e gli allarmismi inutili la fanno da padrone, abbiamo voluto approfondire meglio la questione, leggendo le specificità della delibera in questione. Nel leggere la versione digitalizzata della delibera numero 7 del 17 maggio 2018, apprendiamo l’approvazione della variante al P.R.G. riguardante l’antico immobile storico sito ad Andria tra via Brindisi e viale Venezia Giulia

Nella deliberazione del Commissario ad Acta, inoltre si legge che: “Si prescrive inoltre che all’edificio vengano assimilate le pertinenze. Per pertinenze si intendono precisi riferimenti fisici allo stato attuale quali il giardino ed in genere la piantumazione ad alto fusto presente, le corti, le aie, i viali etc. ed in generale tutti quegli spazi necessari alla chiara identificazione del bene nella sua originale configurazione”.

“Il Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, vigente nell’attualità, è stato approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 26.06.1995 che, per effetto della sentenza passata in giudicato del T.A.R. Puglia-Bari – sezione I, n. 1719/2000 del 03.05.2000, a seguito dell’accoglimento del ricorso n. 301711995 depositato迁12.12.1995 e proposto da un cittadino contro la Regione Puglia ed il Comune di Andria, è stata annullata per difetto di motivazione la tipizzazione definita dalla suddetta strumentazione urbanistica generale (cioè, “43 edifici sparsi di valore storico ambientale”) per il suolo riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84-300 c 962; che, a seguito della richiamata pronuneia giurisdizionale, l’interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall’art. 4, ultimo comma, della L 28.01.1977 n. 10 (norma confluita nell’art. 9 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. n 38012001), destinata ad operare là dove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica; che, con sentenza n.15732011 del 20.10.2011, il TAR. Puglia Bari sezione IIl, pronunciandosi sul ricorso proposto contro il Comune di Andria dalla società ha dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto del comune di Andria sulla istanza presentata” – si legge inoltre della delibera. 

In parole povere, i proprietari dell’immobile, facendo ricorso, hanno ottenuto il riconoscimento de edificio dal valore storico-testimoniale, con la destinazione di “A3 edifici sparsi di valore storico ambientale“. Il riconoscimento, dunque, permetterà ai cittadini andriesi sensibili alla questione storica del territorio di dormire sonni tranquilli e di evitare di assistere all’abbattimento di un edificio che certamente ha fatto la Storia della città. Si potrebbe ora consigliare ai proprietari un riutilizzo intelligente finalizzato alla promozione del territorio? La delibera:

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