Andria: obbligo rimozione delle deiezioni canine, rinfreschiamo la memoria ad alcuni possessori di cani

Forse è il caso di ricordare ad alcuni possessori di cani, che sono tenuti a raccogliere le deiezioni dei loro animali visto che in città purtroppo si notato ancora troppe cacche lasciate un pò dappertutto. Ed è proprio per questo che riteniamo un pò rinfrescare la memoria con l’ordinanza emessa dal Sindaco tempo fa a riguardo.

Il Sindaco con ordinanza n. 364 del 25 luglio 2018, ha reiterato l’osservanza di una serie di obblighi per i proprietari o possessori di cani. In particolare è stato disposto, a carico degli stessi, anche la pulizia dell’area interessata alle deiezioni, utilizzando acqua che occorrerà portare con sè. Tutti i dettagli nell’ordinanza che si riporta di seguito:Il Sindaco CONSIDERATO:

  • che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via;
  • che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
  • che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell’area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
  • che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell’assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull’Amministrazione locale;

VALUTATO l’aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

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  • VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l’atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;
  • VISTO lo Statuto comunale; RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; VISTI, inoltre: – il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”; – la legge 14.08.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; – il D.M. del 14.10.1996 “Norme in materia di affidamento dei cani randagi” ss.mm.; – l’art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”; – l’art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”; – gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689; – le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571; VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
  • ORDINA a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
  • – di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.
  • di munirsi di contenitori (bottigliette) d’acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

A V V E R T E  C H E

  • 1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
  • 2) entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all’applicazione del microchip;
  • 3) il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l’avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell’animale, entro quindici giorni dall’avvenimento;
  • 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/BAT per l’intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale. Il proprietario o detentore dell’animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà. E’ vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all’uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

  • Infine, D I S P O N E
  • 1.Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689;
  • che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.andria.bt.it – che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
  • •alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
  • Commissariato Polizia di Stato di Andria
  • alla Polizia Locale di Andria;
  • al Comando Compagnia dei Carabinieri;
  • Servizio Veterianario ASL BAT;
  • Presidenti delle Associazioni Animaliste;
  • Responsabile Ufficio Stampa del Comune;
  • Albo Pretorio.
  • D E M A N D A
  • al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza; AVVERTE Che contro questo provvedimento, a norma dell’ articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
  • Con l’entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.
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