Si ricorda che la base imponibile per l’IMU resta confermata in base a quanto disposto con l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 s.m.i., all’interno del quale viene fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.Per quanto attiene l’Imposta Municipale Propria detta IMU, questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 28 marzo 2018 ha stabilito per l’annualità 2018 quanto segue:
• di fissare le fattispecie imponibili e le relative aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15.
Per quanto attiene l’Imposta Municipale Propria detta IMU, questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 28 marzo 2018 ha stabilito per l’annualità 2018 quanto segue:
-
di fissare le seguenti fattispecie imponibili e le relative aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15:
Fattispecie |
Aliquota |
Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una sola per tipologia) |
esente |
abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. |
4,0 per mille |
Altri immobili |
8,6 per mille |
Altri immobili (aree fabbricabili) |
8,6 per mille |
Altri immobili (classificati in categoria catastale D) |
7,6 per mille (allo Stato) 1,0 per mille al Comune |
-
relativamente ai valori di riferimento per le aree edificabili per l’anno 2018 si rimanda ai valori di cui all’allegato n. 1 della delibera n. 5 del 28 marzo 2018
In base alla L. 208/15 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte a decorrere dal 2016, in materia di IMU, novità a carattere obbligatorio , pertanto applicabili senza necessità di interventi dispositivi del Comune al riguardo, e sono:
IMU : PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE A DECORRERE DAL 2016
Fattispecie |
Aliquota |
le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; |
riduzione del 50% della base imponibile (art.1 comma 10, Legge 208/15) |
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 |
l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento |
Terreni agricoli |
Esenti– (art. 1 comma 13 legge n.208/2015) |
immobili (classificati in categoria catastale D) |
la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E (immobili a destinazione speciale e particolare) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); |
1ª RATA : 18 GIUGNO 2018 con versamento pari al 50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto;
2ª RATA : 17 DICEMBRE 2018 con versamento del saldo dovuto;
L’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di € 12,00 (dodicivirgolazerozero) per anno d’imposta.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo di seguito riportati (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):
Codice catastale Comune di Andria : A285
3912 |
IMU – Abitazioni principali e pertinenze – COMUNE |
3916 |
IMU – Aree fabbricabili – COMUNE |
3918 |
IMU – Altri fabbricati – COMUNE |
3925 |
IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – STATO |
3930 |
IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D –Incremento Comune |
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O. dott. Domenico DE NIGRIS – IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL SINDACO RISORSE FINANZIARIE dott.ssa Vincenza FORNELLI – IL SINDACO AVV. NICOLA GIORGINO
Ricordiamo che è possibile ricevere tutte le news in tempo reale dall'app gratuita Telegram iscrivendosi al seguente indirizzo: https://t.me/andriabarlettatrani. Sempre attraverso Telegram è possibile inviarci segnalazioni in tempo reale anche con video e foto. Ricordiamo inoltre che cliccando "MI PIACE" sulla Pagina Facebook.com/VideoAndriaWebtv è possibile seguire tutte le news da Facebook. E' possibile scriverci anche via Whatsapp per inviarci segnalazioni anche con foto e video cliccando qui ed iscriversi al gruppo per la ricezione dei nostri link cliccando qui. Ricordiamo, inoltre, che è possibile seguire tutti i nostri tweet all'indirizzo https://twitter.com/videoandria. Gli aggiornamenti di VideoAndria.com sono anche su linkedin.com/company/andrianews e su https://vk.com/andrianews.