Andria: scadenza prima rata I.M.U. 2018. Avviso ai contribuenti

Come di consuetudine a giugno scade la prima rata IMU 2018. La scadenza del 18 giugno 2018 ha validità nazionale. Per quanto riguarda la procedura per il calcolo di IMU bisognerà avvalersi delle aliquote deliberate per l’anno 2018 prendendo come base di partenza il valore della rendita catastale rivalutandola del 5%, ottenuto il risultato lo si dovrà moltiplicare per il coefficiente fissato per il vostro immobile al quale infine dovrà essere applicata l’aliquota fissata per IMU.

Si ricorda che la base imponibile per l’IMU resta confermata in base a quanto disposto con l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 s.m.i., all’interno del quale viene fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.Per quanto attiene l’Imposta Municipale Propria detta IMU, questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 28 marzo 2018 ha stabilito per l’annualità 2018 quanto segue:

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• di fissare le  fattispecie imponibili e le relative aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15. 

Per quanto attiene l’Imposta Municipale Propria detta IMU, questa Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 del 28 marzo 2018 ha stabilito per l’annualità 2018 quanto segue:

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  • di fissare le seguenti fattispecie imponibili e le relative aliquote, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come modificato dalla Legge 208/15:

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una sola per tipologia)

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esente

abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

4,0 per mille

Altri immobili

8,6 per mille

Altri immobili (aree fabbricabili)

8,6 per mille

Altri immobili (classificati in categoria catastale D)

7,6 per mille (allo Stato)

1,0 per mille al Comune

  • relativamente ai valori di riferimento per le aree edificabili per l’anno 2018 si rimanda ai valori di cui all’allegato n. 1 della delibera n. 5 del 28 marzo 2018

In base alla L. 208/15 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte a decorrere dal 2016, in materia di IMU, novità a carattere obbligatorio , pertanto applicabili senza necessità di interventi dispositivi del Comune al riguardo, e sono:

IMU : PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE A DECORRERE DAL 2016

Fattispecie

Aliquota

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

riduzione del 50% della base imponibile (art.1 comma 10, Legge 208/15)

Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento

Terreni agricoli

Esenti– (art. 1 comma 13 legge n.208/2015)

immobili (classificati in categoria catastale D)

la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E (immobili a destinazione speciale e particolare) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

1ª RATA : 18 GIUGNO 2018 con versamento pari al 50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto;

2ª RATA : 17 DICEMBRE 2018 con versamento del saldo dovuto;

L’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di € 12,00 (dodicivirgolazerozero) per anno d’imposta.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo di seguito riportati (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

Codice catastale Comune di Andria : A285

3912

IMU – Abitazioni principali e pertinenze – COMUNE

3916

IMU – Aree fabbricabili – COMUNE

3918

IMU – Altri fabbricati – COMUNE

3925

IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – STATO

3930

IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D –Incremento Comune

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O. dott. Domenico DE NIGRIS – IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL SINDACO RISORSE FINANZIARIE  dott.ssa Vincenza FORNELLI – IL SINDACO AVV. NICOLA GIORGINO

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