Andria: ultimato il primo ciclo del corso zoofilo Ambiente e/è Vita CPA – Nat. Federiciana Verde Onlus

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Ultimato il primo ciclo delle lezioni per arrivare a venerdì prossimo 9.12.16 alle ore 19,00 a far svolgere gli esami, a tutti i candidati, di primo livello di queste lezioni del corso zoofilo organizzato dall’associazione Nazionale Ambiente e/è Vita CPA Nat. Federiciana Verde Onlus  I docenti sono il Prof. Giuseppe Cava e il Dr. Michele Cannone.

Il Prof. Giuseppe Cava ha trattato l’argomento delle Competenze:
* L’operatore Zoofilo
* La Guardia Zoofila
* La guardia Ittico/Venatoria.

Il Dott. Michele Cannone ha trattato l’argomento dei Fitofarmaci in Agricoltura.
Prodotti fitosanitari classificati come: MOLTO TOSSICI, TOSSICI e NOCIVI; TRATTAMENTI Irroranti come attuarli.

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Gli argomenti sono stati seguiti in modo copioso perché trattano momenti di sicurezza e come attuarli per il bene della salute in genere. Il Prof. CAVA parla delle competenze e poteri degli agenti accertatori in materia ittico, venatoria, ecologica, ambientale. Norme.

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Le regole sull’accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C. Essi prevedono che possono procedere all’accertamento: a – Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza generale o specifica per la materia venatoria; f – Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia non definita ed in parte errata.

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– le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate incaricate da associazioni varie riconosciute come, ecologistiche o zoofile ecc. munite di apposito decreto di nomina rilasciato dal questore;
Guardie giurate
Diversa la posizione delle guardie giurate volontarie le quali non sono investite di poteri di polizia giudiziaria, ma solo di un potere derivante dal fatto di essere persona incaricata di compiti amministrativi di polizia (ma non giudiziari!). Quindi:
– la guardia non può eseguire arresti se l’arresto è solo facoltativo;
– la guardia non può procedere a nessun atto di indagine a norma degli artt. 347 ss. CPP;
– la guardia può arrestare solo se l’arresto è obbligatorio e, in tal caso, può trattenere il corpo di reato fino alla consegna alla polizia giudiziaria;
– la guardia può richiedere le generalità in forza dell’art. 651 c.p.;
– la guardia non può far uso delle armi o della coazione fisica a norma dell’art. 53 C.P., ma può usarle armi o violenza solo per legittima difesa;
– le guardie redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, fanno fede fino a prova contraria;
– le guardie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno l’obbligo di fare denunzia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).

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Si pone il problema se le guardie volontarie, nel momento in cui intervengono per svolgere il loro compito, siano pubblici ufficiali oppure solamente incaricati di un pubblico servizio. Secondo la definizione data dall’artt. 357 e 358 C.P., modificato nel 1990, essi vanno inseriti fra gli incaricati di un pubblico servizio. Però nel 1994 la Cassazione, giudicando si di una caso anteriore alla riforma, scriveva Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell’art. 357 cod. pen., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di fede privilegiata ai sensi dell’art. 255 del regolamento per l’esecuzione del TULPS .(Cass. 9387/1994).

Il quadro UE presenta una corposa legislazione UE disciplina la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro residui negli alimenti. I prodotti fitosanitari non possono essere commercializzati o utilizzati se non prima autorizzati. Si usa un sistema a due livelli in cui l’EFSA valuta le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari e gli Stati membri valutano e autorizzano i prodotti a livello nazionale.

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Norme nazionali

• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 marzo 2015 – Individuazione delle macchine irroratrici da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al paragrafo A.3.2 del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
• Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
• Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 2014, n. 35

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2012, n. 109

• Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 2012, n. 202, S.O.

• Decreto Legislativo n° 194 del 17 marzo 1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

• Circolare del Ministero della sanità del 10 giugno 1995, n°17. Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari: il decreto legislativo 17 marzo, n° 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, e successive modifiche ed integrazioni. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1995, n. 145, S.O.

• Decreto Ministero della sanità del 28 settembre 1995. Modificazioni agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95, in attuazione delle direttive della Commissione europea 95/35/CE e 95/36/CE del 14 luglio 1995. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1995, n. 298

• Decreto Ministero della sanità del 6 dicembre 1996. Modificazioni degli allegati II, parte A, punto 4, e III, parte A punto 5 (metodi analitici), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/46/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24.

• D.P.R. 23 aprile 2001, n.290. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997). Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.
• Accordo del 8-5-2003. Accordo tra i Ministri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’adozione dei Piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 2003, n. 121.

Norme comunitarie

• Regolamento (CE) n.1185/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi
• Direttiva 2009/127/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi

• Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

• Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE) ECC,ECC.

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I prodotti fitosanitari sono pesticidi che vengono utilizzati principalmente per mantenere in buona salute le colture e impedire loro di essere distrutte da malattie e infestazioni. Comprendono erbicidi, fungicidi, insetticidi, acaricidi, fitoregolatori e repellenti.

I prodotti fitosanitari contengono almeno una sostanza attiva. Tali sostanze possono essere sostanze chimiche oppure microrganismi, inclusi i virus, che permettono al prodotto di svolgere la sua azione. Una buona parte delle attività EFSA in ambito di valutazione del rischio nel settore dei prodotti fitosanitari è incentrata proprio su tali sostanze attive.

Venerdì 9 c.m. ci saranno i test per il completamento del primo ciclo di I° Livello.

La Commissione Esami di I° TEST- Comandate della P.M. dott. Riccardo Zingaro, Dott. Primiano Schiavone, Dott. Gianni de Trizio, Dott. Michele Cannone, Prof. Giuseppe Cava e Prof. Francesco Martiradonna.

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