Attenzione ad Andria: girano strani soggetti che promettono “posti” nei mercati. Ecco come agirebbero

Continuano a rincorrersi segnalazioni che parlerebbero di soggetti, strani soggetti, che starebbero raccogliendo adesioni, dietro pagamento di non meglio precisate somme di denaro o comunque di adesioni a fantomatici progetti, a fronte della “promessa” di possibilità di lavoro o comunque di occupazioni di suolo pubblico, con finalità di vendita, in via privilegiata, all’interno di piazze, strade e comunque su aree pubbliche della città federiciana. Al fine di porre un immediato argine ad azioni millantatorie tali da carpire la buona fede di operatori ambulanti è intervenuto l’Ufficio Amministrativo dell’Associazione di Categoria Unimpresa Bat, tramite il suo Direttore, precisando che:

  1. la legge regionale vigente prevede che le attività di commercio su aree pubbliche vengano esercitate nei modi di cui alle vigenti disposizioni normative e che eventuali forme di esercizio aggiuntive di attività ambulante su aree pubbliche vengono così individuate:
  2. a) Mercati straordinari sono quelli disciplinati dall’art. 27, comma 1, lettera f, della l.r. 24/2015 – Codice Commercio e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che: “il mercato straordinario è l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi”;
  3. b) Fiere e Mercati specializzati sono disciplinati dall’art. 34, comma 7 della suddetta legge che recita: “per la valorizzazione e promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori, su aree pubbliche, anche prevedenti l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l’esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.” Altre forme di esercizio di attività su aree pubbliche vengono individuate dalla legge regionale in altre fattispecie quali:

Fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

Fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;

– Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo artigiani previsto dalla l.r. 24/2013. Inoltre possono essere previste:

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Concessioni temporanee di posteggio. Le disposizioni dell’articolo di legge si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi. Il comune per le manifestazioni suddette rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale s’intende partecipare e la merceologia principale trattata. I comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all’articolo 30 per le autorizzazioni di tipo A. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. La graduatoria è affissa all’albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera. Alla luce delle suddette precisazioni appare evidente che in ogni caso NON PUO’ ESSERE PREVISTA ALCUNA FORMA DI PRIORITA’ E/O DI “PRIVILEGIO O PREFERENZA” NEI CONFRONTI DI SOGGETTI APPARTENENTI A GRUPPI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI O ALTRO IN QUANTO L’ESCLUSIVA COMPETENZA IN MATERIA DI RICEZIONE DELLE DOMANDE E DI REDAZIONE DELLE GRADUATORIE SPETTA AL COMUNE E GIAMMAI AD ALTRI SOGGETTI COMUNQUE QUALIFICATI.

Appare persino ovvio precisare che l’assegnazione dei posteggi DEVE AVVENIRE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA CUI SONO AMMESSI A PARTECIPARE TUTTI I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Altrettanto superfluo è precisare che nessuna forma di speculazione può essere esercitata da qualunque soggetto, a nessun titolo, per l’occupazione di suolo pubblico da parte degli assegnatari di posteggi né può essere imposta alcuna forma di adesione obbligatoria a sodalizi o ad altre forme associative o consortili. Tutto quanto dovesse derivare da degenerazioni e/o abusi è severamente perseguibile per legge.

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