Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica rende noto che in occasione del Carnevale Andriese in programma oggi 4 marzo 2025 è stata pubblicata l’Ordinanza Dirigenziale n.68/2025 di CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI FERMATA SUL PERCORSO. In particolare si ordina di istituire martedì 04 marzo 2025, dalle ore 12:00 a cessata esigenza:
il DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati del seguente percorso: Corso Germania, Via Barletta, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Bovio, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Mons. Di Donna, Piazza Duomo; la chiusura al traffico di tutte le strade affluenti al percorso della manifestazione. Nei casi di effettiva necessità, ove possibile, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai passi carrabili autorizzati. E’ stata pubblicata in data odierna anche l’Ordinanza Sindacale n. 70/2025 con la quale si ordina (Ex articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in occasione della sfilata “Carnevale di Pace”, dalle ore 15:00 sino a cessata manifestazione, nella giornata di martedì 4 marzo 2025:
il DIVIETO di vendita di bevande in contenitori di VETRO, destinate al consumo immediato nelle zone di seguito indicate: Corso Germania; Via Barletta, Via Ferrucci; P.zza Umberto I; Via Bovio; Via Porta Castello: P.zza Vittorio Emanuele II, effettuata da parte di: attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del commercio su aree pubbliche; tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;
2. il DIVIETO di consumare su suolo pubblico, nelle vie di cui al punto 1, bevande di qualsiasi natura in contenitori di VETRO, fatto salvo l’utilizzo delle stesse esclusivamente all’interno dei locali o loro pertinenze;
3. il DIVIETO della detenzione su area pubblica, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di VETRO;
4. ESPORRE, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.
RESTA FERMO:
5. IL DIVIETO di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonché dall’art. 689 del codice penale.
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