Cominciato ad Andria il 2° ciclo del corso zoofilo organizzato dalle Guardie Federiciane

E’ cominciato lo scorso 6 dicembre presso la sala delle Conferenze della P.M del Comune di Andria, l’inizio del secondo ciclo del corso delle GPGV Zoofilo.

Il docente della Prima Lezione del II° ciclo è l’Avv. Michele Caldarola ed ha trattato il seguente argomento – “Figura giuridica delle GPG, dei PU e della PG”.

L’argomento ha suscitato grande interesse in quanto trattato da un professionista che tratta quotidianamente norme giuridiche e inoltre è anche un docente che svolge delle lezioni di aggiramento in modo approfondito con argomenti per la formazione all’interno delle forze dell’ordine pubblico.

Questi argomenti hanno riscontrato delle grandi curiosità, al interno degli allievi guardie Zoofile.  Molte domande del domani come comportarsi nello svolgimento del Pubblico Servizio.

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Il Prof. Avv. Michele Caldarola ha evidenziato con esempi del pubblico servizio attraverso le normative dello Status giuridico. –

 A partire dal 2008, con il Decreto di legge 8 aprile 2008 n°59, alle guardie giurate è riconosciuto lo status giuridico di “incaricato di pubblico servizio”.

Ma cosa significa questo esattamente? L’Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio recita:

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Fortunatamente la Corte di Cassazione ha successivamente ampliato questa definizione con delle sentenze, decretando che le guardie giurate, in alcuni casi particolari, abbiano anche altre funzioni al di là del semplice pubblico servizio.
In particolare una guardia giurata durante lo svolgimento della mansione è assume il ruolo di

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  • Agente di Polizia Giudiziaria: nel caso in cui abbiano compiti di natura pubblicista (esempio: vigilanza venatoria o sorveglianze antifumo)
  • Pubblico Ufficiale: solo quando, in determinate specifiche occasioni, è chiamata a prestare soccorso ad altri Agenti o Ufficiali di Pubblica sicurezza

Pubblico Ufficiale: individuo che esercita una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, capitreno, controllori sui mezzi pubblici, ufficiali sanitari, tecnici comunali.

LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE ED ITTICO VENATORIE Le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale non rivestono funzioni di polizia giudiziaria.

  1. Quadro normativo di riferimento Le fonti Giuridiche, primarie, rilevanti ai fini della potestà sanzionatoria delle guardie giurate. Volontarie delle associazioni di protezione ambientale ed ittico venatorie, sono: • R.D. 8 ottobre 1931, nr. 1604; • Legge 11 febbraio 1992, nr. 157; Legge 20 luglio 2004, nr. 189; D. Lgs. 9 gennaio 2012, nr. 4. Resta escluso, tra le succitate fonti, il D. Lgs. nr.! 152/2006! (cd. Testo Unico dell’Ambiente), nel Quale non è dato rinvenire alcuna attribuzione alle guardie giurate volontarie di! qualsivoglia! competenza! – di! prevenzione! e/o! di! repressione! 9 in materia di tutela dell’ambiente, ed in particolare di vigilanza e controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, urbani e speciali, nonché sull’inquinamento delle acque e sugli scarichi idrici. Per la lettura combinata delle disposizioni relative alla normativa richiamata, per motivi di sintesi, si rinvia allo schema in appendice.

Le guardie volontarie

Le Guardie Volontarie sono cittadini che offrono impegno e tempo libero gratuitamente   per una pubblica utilità. Questa attività può essere svolta da soggetti che presentino requisiti particolari e necessari a rivestire la qualifica di guardia giurata ai sensi dell’art. 133 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

A differenza delle comuni guardie giurate, svolgono una funzione Pubblica (sono Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio), hanno come strumento poteri di accertamento sulle leggi di competenza e la facoltà di redigere Verbali, comminare sanzioni amministrative per comportamenti illeciti, in alcuni materie, individuare reati. Affiancano e collaborano con altri corpi istituzionali.

La nomina per ogni tipologia di guardie volontarie avviene attraverso una legge che tratta una determinata materia.

La stessa legge può delegare compiti di vigilanza anche ad altre guardie volontarie nominate con altre normative.

Esempio: la legge 157/92, quella sull’attività venatoria, prevede che le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale possano nominare in base all’art 27 dopo un corso e un esame, propri addetti alla vigilanza in materia.

Alla stessa stregua sulla medesima legge vengono anche indicati quali addetti alla vigilanza oltre ai corpi istituzionali, anche guardie zoofile ed ecologiche riconosciute da leggi regionali.

Alla stessa stregua le guardie venatorie volontarie sono citate in leggi regionali di assetto ambientale come addetti alla vigilanza in concorso con le guardie ecologiche volontarie nominate  con la stessa legge Regionale.

 

Le varie tipologie di guardie ambientali volontarie al di là dei vari nomi identificativi (polizia. Venatoria, ittica, ambientale ecc.) possono essere suddivise in:

 

Le guardie ecologiche volontarie sono guardie nominate sulla base di una legge Regionale (generalmente sull’assetto ambientale o di protezione dell’ambiente) e prestano la loro opera coordinati direttamente dalla pubblica amministrazione (Provincia).

 

Le guardie volontarie delle associazioni sono guardie nominate in funzione di una Legge Statale o Regionale, nei casi più frequenti sono quelle che regolano attività venatoria, attività piscatoria o materia zoofila.

Come si diventa…. GUARDIA VENATORIA Volontaria (G.V.V, chiamata anche IMPROPRIAMETE “polizia” venatoria…): attraverso un corso di durata variabile (da provincia a provincia) di media di 50 ore, organizzato dalle stesse associazioni, (più raramente dalle Province direttamente), con il patrocinio della Provincia di appartenenza in funzione dell’art 27 della Legge 157/92.

Alla fine del corso verrà effettuato un esame di idoneità con una commissione esaminatrice nominata dalla provincia con presenti rappresentanti regionali

 

Come si diventa…. GUARDIA ITTICA Volontaria (chiamata anche IMPROPRIAMENTE “polizia” ittica ambientale). : attraverso un corso organizzato o dalle stesse associazioni di durata variabile(da provincia a provincia) sulle materie riportate nelle varie Leggi Nazionali e regionali sull’ itto fauna .Alla fine del corso verrà effettuato un esame di idoneità con una commissione  esaminatrice nominata dalla provincia, con presenti rappresentanti regionali

 

Come si diventa ….GUARDIA  ZOOFILA Volontaria(G.Z.V,GEZ..) : raramente attraverso un corso  Regionale, delle Province, delle Aziende sanitarie locali, dai Comuni singoli o associati, molto spesso  dalle  stesse associazioni protezionistiche7animaliste (caso più comune), anche in collaborazione tra loro, seguendo le linee tracciate a livello nazionale.

Si affrontano alcuni aspetti legislativi generali e nozioni giuridiche e, dopo il superamento di un esame di idoneità che ha solo, l’associazione di appartenenza richiederà il decreto alla Prefettura.

 

GUARDIE ECOLOGICHE E ZOOFILE Il riconoscimento della nomina a guardia giurata per le guardie ecologiche volontarie e quelle zoofile, rimane prerogativa delle Prefetture a cui sono rimaste le competenze residue relativamente alle materie AMBIENTALI e ZOOFILE non decentrate alle province con la riforma c.d. Bassanini D.lgs. 112 del 1998.

 

GUARDIE VENATORIE E ITTICHE All’art 163 comma 3 del Dlgs 112 sono trasferite alle Province funzioni e compiti amministrativi in cui figura il riconoscimento della nomina guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche e il riconoscimento della nomina a guardia giurata per gli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime.

 

Funzioni di pubblici ufficiali

 

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE: Sono riconosciute pubblici ufficiali perché dipendenti (onorari) di un ente pubblico (Provincia) e pertanto rappresentano nell’espletamento delle funzioni la Pubblica Amministrazione e la sua volontà. Spesso le leggi istitutive regionali delle GEV dichiarano esplicitamente tale funzione in riferimento dell’art 357 del Codice Penale* *art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

 

 

GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE ITTICHE ZOOFILE: il fatto di appartenere ad associazioni private ha indotto talvolta in passato ad indicare la guardia dell’associazione come incaricato di pubblico servizio* art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblicoservizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale).

 

La giurisprudenza in merito ha riconosciuto più volte alle varie guardie, lo svolgimento di una pubblica funzione perchè esercitano una pubblica funzione svolgendo di fatto tutti gli atti tipici di una pubblica funzione e manifestando la volontà di una pubblica amministrazione (Provincia), pertanto sono riconosciute Pubblici Ufficiali

 

Funzioni di polizia giudiziaria

GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE Pur non essendo chiaro se le guardie venatorie volontarie rivestano  la qualifica di pubblico ufficiale  o di incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio della vigilanza sull’attività venatoria e solo su di essa, veniva  loro spesso attribuita la  funzioni di Polizia Giudiziaria Pareri queste riconosciuto come orientamento generale delle Procure in virtu’ della norma speciale che prevede reati (legge157/92).

Il parere seppur rilasciato in forma scritta non è vincolante (se non per chi lo ha rilasciato) e può non essere condiviso da altri Magistrati anche della stessa Procura che, sono autonomi nel proprio giudizio.

Il riconoscimento o meno di questa funzione è causa a volte di controversie e ricorsi giudiziari da parte di trasgressori.

A volte nell’organizzazione di vigilanza venatoria volontaria è presente anche la figura dell’`Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riconosciuta nell’ambito esclusivo della legge 157/92(vedi nota)

 

NOTA La legge statale sulla caccia (considerata una legge di specialità), prevede sanzioni amministrative e reati.

La Procura della Repubblica può ovviamente delegare di volta in volta a tali operatori di vigilanza le competenze di P.G. o con delega ad personam o con delega generale, tale facoltà è concessa dal nostro ordinamento all’Autorità Giudiziaria, la sola che possa disporre sulla Polizia Giudiziaria.

 

E’ doveroso aggiungere che il Consiglio di Stato ha invece escluso le funzioni di Polizia Giudiziaria per le guardie volontarie.

 

GUARDIE ITTICHE VOLONTARIE A differenza delle due figure citate in precedenza  la qualifica di agenti di polizia giudiziaria è  stabilita in maniera inequivocabile da un’ articolo di legge (art 31Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 tutto oggi in vigore)  riportato di seguito*.

 

*art 31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese. Agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

(1) Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.

 

GUARDIE ZOOFILE* : con la privatizzazione dell’Ente Nazionale di Protezione degli Animali, sono scomparse le guardie zoofile dipendenti dallo Stato che rivestivano la qualifica di PG. Le associazioni di protezioni animale e ambientali in virtù delle normative in vigore hanno ovviato a questa carenza proponendo la stessa figura volontaria, ricalcando medesime funzioni degli ex dipendenti. Da ultimo la legge del 20 luglio 2004 “Disposizioni concernenti

il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.”

All’art. 6 comma 2 nel menzionare le guardie particolari giurate delle associazioni si fa esplicito riferimento a funzioni di polizia giudiziaria riferendole al codice di procedura penale art 55 e 57 pur vincolandole ai limiti dei decreti Prefettizi di nomina.

 

Art. 6.

(Vigilanza)comma 2 La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

 

Le due ora sono volate via perché la lezione succitata, aveva argomenti giuridici molti interessanti, che verranno trattati durante l’espletamento del servizio in materia ambientale che assume una grande importanza perchè questo incarico è rivestito dai volontari. In effetti, tanto nell’ambito della protezione dell’ambiente in generale, quanto negli ambiti più specifici della vigilanza venatoria (cioè della caccia) e della tutela della fauna ittica e degli animali domestici, le guardie volontarie costituiscono delle figure centrali.

Come lascia intendere il nome stesso, si tratta di guardie volontarie che quindi non ricevono alcuna remunerazione per l’attività svolta. L’attività di volontariato si caratterizza pertanto per la sua nobiltà, essendo guidata dalla volontà di spendersi per la comunità. La stessa Costituzione, all’art. 2, fa espressamente riferimento “ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” a cui ciascun “buon” cittadino dovrebbe adempiere. Fra questi doveri figura senz’altro l’attività di volontariato, considerata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 28 febbraio 1992, n. 75) come “l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo, derivante dall’originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e del conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini”. Il volontariato, continua l’Avv. Michele Caldarola, è la più alta rappresentazione del principio di solidarietà sociale, in quanto, non essendo sospinto da alcun calcolo utilitaristico o dall’imposizione di un’autorità, l’individuo agisce “per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.

La presente illustrazione dell’aggruppamento sull’analisi giuridica della figura del volontario in materia ambientale. In una prima parte si analizzano i diversi riconoscimenti giuridici della figura del volontario, per poi soffermarsi sugli aspetti che accomunano tutte le diverse figure di volontario (che tratteremo poi nella parte II). Infine, in una terza parte (parte III), si esamineranno separatamente i diversi volontari ambientali: le guardie ambientali, le guardie ittiche, le guardie zoofile e le guardie venatorie.

La prossima lezione dell’Avv. Michele Caldarola si è svolta  il 12.12.16 sempre alle ore 19 alle 21 con la conclusione degli argomenti “Figura giuridica delle GPG, dei PU e della PG” e poi l’argomento di -Procedura penale.

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