Corso zoofilo ad Andria: conslusi I° test esami e terza lezione del secondo ciclo

Lo scorso 9 dicembre 2016, dalle ore 19 alle 20 si sono svolti gli esami del primo test per le Guardie Particolari Giurate Volontarie Zoofile presso il Comando della Polizia Municipale di Andria nella Sala delle Conferenze.

Diciannove Soci della succitata associazione, divisi in undici Allievi Guardie e otto Guardie Particolarmente Giurate alcuni di questi sono stati nominati assistenti ai candidati del corso zoofilo sia per l’abilitazione che aggiornamento. Questi alla presenza della Commissione, cioè Docenti che hanno svolto gli argomenti, hanno affrontato il primo Test e/o esame di I° Livello. 1 – Dott. Primiano Schiavone; 2- Prof. Francesco Martiradonna; 3– Comandate P. M.  dr. Riccardo Zingaro; 4- Dott. Michele Cannone; 5- Dott. Veterinario Roberto Vincenzo; 6- Prof. Giuseppe CAVA; 7- Dr. Gianni de Trizio; 8- Veterinario dr. Roberto Vincenzo. 

Delle undici unità di candidati Allievi Guardie zoofile, dieci hanno superato il primo test, mentre uno risulta assente alla prova. Da verificare l’assenza se è giustificata e/o non giustificata.

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Il 12 dicembre successivo, l’Avvocato Michele Caldarola ha ripreso dall’argomento dell’ultima lezione portando gli allievi, che sono a digiuno di nozioni giuriste, nei Saperi della Giurisprudenza ma quello che interessato i ragazzi è stato il percorso giuridico che si svolge nei corridoi e aule dei tribunali.


Dall’ultima lezione il percorso dalle varie Guardie logistiche, ha sfociato nel campo della Giurisprudenza che viene amministrata dai Giudici Ordinari e giudici speciali.

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la contestuale presenza di più giurisdizioni, esse sono:
Giudici ordinari: amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi di giudizio civile (1.giudice di pace e tribunale, 2.corte d’appello), organi di giudizio penale (1.giudice di pace, tribunale e corte d’assise, 2.corte d’appello, corte d’assise d’appello e tribunale della libertà) e organi requienti (PM).
Il PM esercita azioni penali in cui ha l’obbligo dell’azione (art. 112 cost.), e azioni civili nei casi previsti dalla legge. Gli uffici del PM sono chiamati Procure della Repubblica.
Giudici amministrativi: sono tribunali amministrativi regionali articolati in sezione e consiglio di stato (organo di poteri giurisdizionali e consultivi), a cui è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi (art. 113 Cost).
Corte dei conti: opera attraverso sezioni regionali o centrali ed esercita giurisdizione in tema di responsabilità dei pubblici amministratori che recano danni in campo economico ai soggetti pubblici ai quali dipendono.
Giudici tributari: esercitano la giurisdizione nelle controversie tra cittadini e amministrazione finanziaria.
Giudici militari: in tempo di guerra svolgono funzioni stabilite dalla legge, in tempo di pace esercitano la giurisdizione sui reati commessi dagli appartenenti alle forze armate.
La Costituzione prevede alcuni principi fondamentali in tema di giurisdizione come il principio della precostituzione del giudice; il divieto di giudici speciali; i principi secondo cui la giustizia sia amministrata in nome del popolo, partecipazione popolare alla giurisdizione, indipendenza degli organi giudicanti e del PM, motivazione dei provvedimenti giudicanti, ricorso alla corte di cassazione (giudice di legittimità che risolve i conflitti tra gli organi giurisdizionali); il principio del diritto di difesa e giusto processo.
La Costituzione prevede che l’accesso alla Magistratura avvenga per concorso. I magistrati si distinguono tra loro per le diverse funzioni che esercitano quella giudicante e quella requirente. La Costituzione afferma anche che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente.
Consiglio Superiore della Magistratura, ha previsto a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura il CSM, composto da:
-3 membri di diritto e precisamente il Presidente della repubblica, il presidente della Cassazione e il procuratore della corte di cassazione.
-2/3 del consiglio sono occupati da giudici ordinari eletti che rappresentano i membri togati.
-1/3 del consiglio è occupato dai membri laici ossia professori universitari e avvocati.
Il CSM è competente in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati ordinari, che vengono sottoposti alla responsabilità disciplinare civile e penale.
Gli atti del CSM vengono espressi sotto-forma di DPR.
Ministro di giustizia

La Costituzione attribuisce al ministro della giustizia i poteri di:
1) curare l’organizzazione e il funzionamento della giustizia;
2) promuovere l’azione disciplinare dinanzi al CSM;
3) partecipare al procedimento di conferimento degli uffici diretti;
4) esercitare poteri di sorveglianza sugli uffici giudiziari.
GIUSTIZIA CIVILE E ARRETRATO
Nel 2015 si è quindi proseguito nell’implementazione degli interventi riformatori in corso e di quelli in via di definizione all’esame del Parlamento (primo fra tutti il disegno di legge di riforma del processo civile), sempre operando nell’ottica della necessaria complementarietà tra gli interventi di carattere normativo e quelli di innovazione organizzativa, nella forte consapevolezza che nessuna innovazione legislativa possa davvero funzionare se non sia accompagnata da un apparato amministrativo efficiente.
Il primo obiettivo è stato quello di individuare strumenti per ridurre il pesante arretrato che, di fatto, paralizzava l’attività dei tribunali e questo nonostante i magistrati italiani siano ai primi posti nelle classifiche Cepej per produttività e qualità del lavoro.
Il 2015 ha fatto registrare un ulteriore calo delle pendenze degli affari civili che si sono attestate a circa 4,5 milioni, 4,2 milioni al netto del contenzioso di volontaria giurisdizione, ossia ben 370 mila cause in meno rispetto al 2014, così tornando ad un volume di pendenze che non si registrava dal lontano 2002.
La riduzione si registra per ogni singola tipologia di ufficio – Corti d’Appello, Tribunali ordinari e dei minori e Giudici di pace-, mentre mostra un lieve incremento la pendenza della Cassazione.
Proprio a fronte dei progressi compiuti e di quelli previsti nel ridurre i tempi dei processi civili e dei procedimenti di separazione e divorzio il Comitato ha deciso di chiudere 177 casi giudiziari pendenti contro l’Italia, così riaffermando il pieno sostegno ed il riconoscimento delle iniziative intraprese dal Governo italiano.
La progressiva riduzione dell’arretrato è un dato di particolare rilievo anche in un’ottica prettamente economica, costituendo inevitabilmente un fattore di forte rallentamento per la ripresa del Paese e determinando, inoltre, con la sua persistenza, seri pregiudizi al bilancio generale dello Stato sotto il profilo degli indennizzi ex legge Pinto (legge n. 89/2001), oggi attestati ad un debito complessivo di oltre 400 milioni di euro.
Esauriti i campi della giurisprudenza e chi sono i settori che giudicano attraverso processi elencandogli e distinguendoli in:- PROCESSO PENALE – La giurisdizione penale è diretta ad applicare le responsabilità penali e le relative sanzioni.
A differenza del processo civile l’azione penale è obbligatoria ed esercitata dallo Stato per mezzo del Pubblico Ministero (PM).
Chi ha subito il comportamento criminoso o i suoi familiari (in caso di morte) può costituirsi parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni morali, materiali o della salute.
Il processo penale ha inizio comunque anche senza denuncia da parte dei testimoni o delle persone danneggiate. Una parziale eccezione a questo principio è rappresentata dai reati perseguibili solo su querela.

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LE PARTI DEL PROCESSO PENALE
• Pubblico Ministero
• Imputato
Il PM è il magistrato titolare della pubblica accusa ed è organizzato in uffici istituiti presso i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, le Corti d’Appello e le Corti di Cassazione.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva (cfr. art. 27 Cost.) e, quindi, non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale sino a quando la sentenza non è passata in giudicato.


Fino a tale momento le misure cautelari possono essere disposte solo per i delitti più gravi ed esclusivamente in caso di pericolo di fuga, d’inquinamento delle prove o che l’imputato possa commettere gravi delitti.
L’imputato, entro dieci giorni dall’ordinanza che dispone la misura coercitiva, può proporre richiesta di riesame. Al pari del processo civile, il giudice è terzo, cioè imparziale, indipendente da accusa e difesa.
I reati si distinguono in: Delitti – ergastolo; reclusione o multa
• Contravvenzioni – arresto o ammenda

ORGANI DEL PROCESSO PENALE SONO
• Giudice di Pace
• Tribunale
• Tribunale dei minori
• Corte di Assise
• Corte d’Assise d’Appello
• Corte di Cassazione
• Giudice per le indagini preliminari (Gip)
• Giudice per l’udienza preliminare (Gup)
• Magistratura di Sorveglianza

1. LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI O ISTRUTTORIA
2. UDIENZA PRELIMINARE
3. IL DIBATTIMENTO

I PROCEDIMENTI ALTERNATIVI
• IL GIUDIZIO ABBREVIATO
• IL PATTEGGIAMENTO
• IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
• IL GIUDIZIO IMMEDIATO
• IL PROCEDIMENTO PER DECRETO.
Terminato i punti dei Saperi programmati, si ritornerà il giorno 15.12.2016 dalle ore 19 alle 21 per delucidare i seguenti argomenti: – La figura di PG/PU – con i Poteri, doveri e limiti degli Ausiliari di PG, acquisizione e comunicazione della notizia di reato, atti di iniziativa della PG e atti delegati, rapporti tra PM e PG, perquisizioni e sequestri, indagini, annotazioni e verbali.

 

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