Legge su Autonomia in parte illegittima, esultano da Regione Puglia: “Abbiamo difeso l’unità della Repubblica”. Ecco quali aspetti della Legge Calderoli sono stati bocciati dalla Corte costituzionale

“Abbiamo difeso l’unità della Repubblica e l’uguaglianza delle Regioni e dei cittadini italiani. La legge Calderoli, così come concepita dal Governo, è stata completamente destrutturata dalla Corte costituzionale e tecnicamente non esiste più essendo sostanzialmente inapplicabile. Si tratta di una nitida vittoria delle Regioni che hanno proposto il ricorso e non posso che ringraziare il collegio difensivo della Regione Puglia formato dal prof. avv. Massimo Luciani e dal capo dell’Avvocatura della Regione Puglia Rossana Lanza. La Corte Costituzionale ha accolto le plurime censure di incostituzionalità mosse dalle Regioni ricorrenti. Quanto alle poche norme rimaste della Legge Calderoli, la Corte le ha interpretate nel senso voluto dalle Regioni ricorrenti”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. La Puglia è stata la prima Regione a ricorrere alla Corte Costituzionale contro la Legge Calderoli. Per il governatore pugliese, la Corte Costituzionale ha condiviso le tesi delle regioni ricorrenti Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, sulla necessità che l’autonomia non può riguardare intere materie, ma solo funzioni legislative e amministrative il cui trasferimento deve essere giustificato per ogni singola singola regione:

È incostituzionale aver messo nelle mani del governo la determinazione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, in mancanza di idonei criteri direttivi, così limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. È incostituzionale che debba essere un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l’aggiornamento dei Lep. E pertanto è incostituzionale ricorrere alla procedura prevista dalla Legge di Bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato le altre previsioni della legge nel senso voluto dalle Regioni ricorrenti, in quanto una legge che attribuisce l’autonomia non può essere di mera approvazione dell’intesa tra il Governo e la singola regione, ma deve consentire alle Camere di emendarla con conseguente obbligo di rinegoziazione. La distinzione tra le materie “LEP” e “non LEP” va intesa nel senso che se una materia è considerata “non LEP” i trasferimenti dallo Stato alla Regione non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

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Le risorse destinate alle funzioni trasferite non potranno essere determinate sulla base della spesa storica. Infine, dovrà essere il Parlamento a riscrivere la legge in conseguenza dei vuoti derivati dall’accoglimento delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali. La Corte è sempre competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi che potranno attribuire l’autonomia alle singole regioni qualora venissero censurate dalle altre regioni sia in via principale che in via incidentale.

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