Sono fatti salvi, previa autorizzazione dell’Ente, i casi dettati da esigenze fitopatologiche certificate dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale. In tali casi la distruzione dei residui vegetali è consentita a partire dal 1 ottobre.
In materia, nel territorio del Parco si applica quanto previsto dalle “Disposizioni tecniche per l’esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia” approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 01/07/2016.
Nella medesima nota, è stato anche ribadito che sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive o con pascoli naturali, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive (“precese”) dell’ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi agricoli, prima dell’inizio del periodo di massimo rischio di incendi.
Nel Parco è sempre e comunque vietata la realizzazione di “precese” su pascoli naturali. La nota esplicita, infine, che nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia non trova applicazione quanto previsto all’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.
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