Allarme caldo: divieto al lavoro all’aperto nelle ore più calde come da Ordinanza Regionale valida sino al 15 settembre 2026

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L’ordinanza ha efficacia fino al 15 settembre 2026. La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.  In particolare, le disposizioni si applicano:

1 . Alle attività agricole e forestali svolte all’aperto, con particolare riferimento:

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a)alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;

b) alle lavorazioni in campo;

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c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;

d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;

2. alle attività svolte all’aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi compresi i cantieri stradali e mobili;

3. Alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte all’aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.

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Ai fini dell’ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori. È fatto quindi divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”. Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell’avvio delle attività lavorative. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:

a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;

b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;

c) riduce, ove possibile, l’impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;

d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all’esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;

e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;

f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori (“sistema del compagno”) finalizzati all’identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;

g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

L’ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026. La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

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