Andria: chi è lo sporcaccione di via Settembrini? I residenti: “non ne possiamo più”. Le deiezioni canine vanno raccolte per educazione e rispetto della Legge

Da tempo, il marciapiedi di via Settembrini di Andria è infestato da deiezioni di cane, urine e immondizia. Quotidianamente, chi passa da quella strada è soggetta a scansare le cacche sul marciapiede, altrimenti facilmente calpestabili. Attraverso il nostro sistema di segnalazione via Whatsapp, alcuni residenti della zona si sono lamentati per le troppe sporcizie a cui ogni giorno devono sottostare, inviandoci anche qualche foto:

A tal proposito, ricordiamo a tutti che raccogliere le deiezioni canine non è solo una regola di buoncostume ma anche e sopratutto un obbligo previsto dalla legge oltre che un dovere civico. Purtroppo, alcuni proprietari di cani (ovviamente non ci riferiamo a coloro che puliscono regolarmente marciapiedi e strade!) che non hanno ancora assunto il senso del dovere e dell’importanza dell’igiene comune, infischiandosene apertamente. Il problema è che finiscono per andarci di mezzo anche i padroni responsabili che invece puliscono sempre ma che potrebbero essere lo stesso additati come i potenziali responsabili solo per il fatto di possedere un cane. Sull’Albo Pretorio del sito ufficiale del Comune di Andria è possibile visionare l’ordinanza n. 364 del 25 luglio 2018, secondo la quale il proprietario di cane ha l’obbligo di osservare una serie di obblighi.  In particolare è stato disposto, a carico degli stessi, la pulizia dell’area interessata alle deiezioni, utilizzando acqua che occorrerà portare con sè. Tutti i dettagli nell’ordinanza che si riporta di seguito:

  • Il Sindaco CONSIDERATO: che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via; che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica; che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell’area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali; che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell’assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull’Amministrazione locale;VALUTATO l’aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse; VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l’atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

  • ORDINA a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico: di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali; di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini; di munirsi di contenitori (bottigliette) d’acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. INOLTRE AVVERTE CHE:  1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio; 2) entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all’applicazione del microchip; 3) il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l’avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell’animale, entro quindici giorni dall’avvenimento; 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/BAT per l’intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge. Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale. Il proprietario o detentore dell’animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà. E’ vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all’uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Infine, DISPONE: 1) Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689.

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