Andria: non raccolgono la cacca del cane, 9 persone multate dalla Polizia Locale. Le sanzioni sino a 500 euro

Ben 9 persone sono state raggiunti da sanzioni emesse dagli agenti della Polizia Locale di Andria nell’ambito di 67 accertamenti effettuati nel mese di febbrario 2023 sui proprietari dei cani:

Stando a quanto si apprende, infatti, i provvedimenti sono stati eseguiti in ottemperanza dell’Ordinanza Sindacale n. 392 del 27.08.2018 che, come riportato già precedentemente dal sito web del Comune di Andria, prevede l’obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito e muri di affaccio di edifici privati a tutela dell’igiene pubblica ed alla conduzione dei cani. In particolare, l’ordinanza prevede che tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico debbano seguire le seguenti regole:

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•di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

•di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.

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•di munirsi di contenitori (bottigliette) d’acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

•1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;

•2) entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all’applicazione del microchip;

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•3) il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l’avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell’animale, entro quindici giorni dall’avvenimento;

•4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/BAT per l’intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale.

Il proprietario o detentore dell’animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.

E’ vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all’uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine, D I S P O N E

1.Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689;

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.andria.bt.it – che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
•alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
•Commissariato Polizia di Stato di Andria
•alla Polizia Locale di Andria;
•al Comando Compagnia dei Carabinieri;
•Servizio Veterianario ASL BAT;
•Presidenti delle Associazioni Animaliste;
•Responsabile Ufficio Stampa del Comune;
•Albo Pretorio.

D E M A N D A

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza; AVVERTE Che contro questo provvedimento, a norma dell’ articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione. Ricordiamo infine che con l’entrata in vigore della presente ordinanza del 2018 cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.

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