In considerazione del costante fenomeno dell’utilizzo diffuso di velocipedi a pedalata assistita, l’Ente Comunale ha deciso di agire attraverso la modifica del regolamento riguardante la villa Comunale:
In data 13 agosto 2019 è stata emanata l’ordinanza sindacale N. 354 riguardante il divieto di accesso nella villa comunale di velocipedi a pedalata assistita e a trazione elettrica. Qui l’ordinanza integrale:
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.372 datata 08/07/2014, con la quale venivano, tra
l’altro, regolamentati gli accessi nella villa Comunale “G. Marano”;
Letta la nota del Comandante della Polizia Locale, Ten Col. Dott. Riccardo Zingaro, del
28/06/2019 prot.n.59832 con la quale evidenziava la presenza in Villa Comunale di numerosi velocipedi a pedalata assistita e a trazione elettrica;
Considerato che, al fine di preservare l’incolumità dei fruitori della stessa villa, in
particolar modo dei numerosi bambini e anziani, occorre vietare che i velocipedi a pedalata assistita ed elettrici scorrazzino tra i viali dell’area verde;
Ritenuto necessario integrare quanto istituito nell’Ordinanza Sindacale n.372 datata
08/07/2014, vietando nella Villa Comunale “G. Marano” il transito ai velocipedi a pedalata
assistita e a trazione elettrica;
Preso atto del Decreto del Presidente della Repubblica del 21/05/2019 di sospensione
del Consiglio Comunale e di nomina del Vice Prefetto Vicario dott. Gaetano Tufariello quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
Visto l’art. 50 del D. L.vo 267/2000:
Vista la Legge 689/1981;
per i motivi innanzi espressi,
O R D I N A
di integrare l’ordinanza sindacale n. 372 del 08/07/2014 con l’istituzione del
DIVIETO DI TRANSITO NELLA VILLA COMUNALE “G. MARANO” a tutti i VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA E A TRAZIONE ELETTRICA.
La presente Ordinanza diverrà operativa con l’apposizione da parte del Settore III
dell’apposita segnaletica. Ai sensi dell’art. 7-bis del D. L.vo 267/2000 le violazioni alla presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
D I S P O N E
di notificare la presente ordinanza:
• a tutte le FORZE DELL’ORDINE;
• all’Ufficio STAMPA;
A norma dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque n
e abbia interesse potrà ricorrere, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica,al TAR Puglia – sezione di Bari. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA
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